Come Regolarizzare un Fabbricato
Rurale
A partire da Maggio
2017, l’Agenzia delle Entrate ha cominciato a spedire agli
intestatari di fabbricati rurali numerose comunicazioni e
lettere. Il motivo è semplice. La qualità di “Fabbricato Rurale”
è stata abbandonata e non può più esistere all’interno del catasto.
Infatti, tutti i
fabbricati ancora censiti al catasto sotto la dicitura:
-
“Fabbricato Rurale”;
-
“Porzione Rurale di Fabbricato Promiscuo”;
-
“Fabbricato rurale diviso in subalterni”;
-
“Porzione da accertare di fabbricato rurale”;
-
“Porzione di fabbricato rurale”;
-
“Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali,
a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare)”;
devono essere
regolarizzati con una variazione catastale, che permette di trasformare
il su detto fabbricato rurale in una qualità più adatta alle
effettive destinazioni d’uso.
Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione?
Se un fabbricato
rurale non è in grado di produrre un reddito è escluso dall’obbligo
di dichiarazione al Catasto dei Fabbricati. Inoltre sono esclusi anche
quei fabbricati che hanno le seguenti caratteristiche:
-
“manufatti con superficie coperta inferiore a 8
metri quadrati”;
-
“serre adibite alla coltivazione e protezione delle
piante sul suolo naturale”;
-
“vasche per l'acquacoltura o di accumulo per
l'irrigazione dei terreni”;
-
“manufatti isolati privi di copertura”;
-
“tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi
e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria
inferiore a 150 metri cubi”;
-
“manufatti precari, privi di fondazione, non
stabilmente infissi al suolo”;
-
“fabbricati in corso di costruzione-definizione”;
-
“fabbricati che presentano un accentuato livello di
degrado (collabente)”.
Come si Procede?
Dopo aver ricevuto il sollecito da parte dell’Agenzia
delle Entrate, si deve procedere con una variazione al catasto
urbano effettuato tramite l’aiuto di un tecnico abilitato (geometra,
architetto, ingegnere). Ciò non comporterà il pagamento di una
sanzione. Attenzione però: quest’ultima può essere spedita se
successivamente al sollecito dell’Agenzia delle Entrate non si
procederà con l’accatastamento.
Se l’intestatario ha ricevuto la comunicazione di
foto-identificazione avrà l’obbligo di procedere con la variazione
catastale e dovrà pagare la sanzione. Anche quando il fabbricato
rurale non è più esistente a causa di un crollo.
Se l’intestatario non ha ricevuto alcuna comunicazione
ma possiede un fabbricato rurale non attualmente censito nel
catasto urbano, dovrà procedere anch’egli alla variazione catastale
poiché l’Agenzia delle Entrate effettuerà in future ricerche il
fabbricato. In questo caso non esiste alcuna sanzione poiché la
variazione avviene prima di aver ricevuto alcun tipo di sollecito.
Fabbricati Rurali: Le sanzioni
La sanzione minima per omessa dichiarazione che si dovrà
pagare partirà da € 1032,00 (nel caso di ravvedimento operoso la
sanzione è determinata in 1/6 del minimo, ovvero € 172,00) fino ad
arrivare a € 8264,00.
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09 Novembre 2017
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