Pratica Edilizia
La Storia dell'Edilizia in
pillole
L'edilizia
è l'insieme delle tecniche e delle conoscenze finalizzate alla
progettazione e realizzazione di una costruzione o più specificatamente
di un edificio. L'edilizia stabilisce le modalità
attraverso cui può realizzarsi la trasformazione territoriale ammessa
dal piano. Essa si propone di assicurare, pur promuovendo lo sviluppo edilizio
delle città, lo sfruttamento razionale del territorio nonché la
protezione dell'ambiente.
Le opere dell'edilizia investono la
struttura globale dell'insediamento abitativo, si identificano con un
qualsiasi spazio costruito o con una qualsiasi opera infrastrutturale
che concorra a realizzare un intervento insediativo.
Per spazio costruito s'intende il luogo e l'ambiente che
l'uomo crea artificialmente. Questo spazio serve per svolgere diverse
attività edilizie: come la delimitazione di uno
spazio aperto, oppure uno spazio occupato dalle tende o anche
mobil-house. Per spazio costruito s'intende anche ambienti chiusi o
insediamenti agricoli sparsi, insediamenti industriali, unità
residenziali.
Per opere infrastrutturali
invece, comprendono costruzioni quali strade, ponti, muri di
sostegno e gallerie. Le moderne tecniche di costruzione consentono di
realizzare elementi di sostegno e superfici dalle forme più disparate,
rispettando i tempi di consegna e soprattutto le esigenze relative ai
costi, alla sicurezza e alla durabilità.
La Prima Normativa
Urbanistica 1942
Il diritto urbanistico, che
rappresenta una parte del diritto amministrativo, comprende
il complesso di norme che regolano la facoltà di edificare anche
attraverso la previsione di strumenti di pianificazione del territorio
e di protezione dell’ambiente. L'urbanistica, quindi é la scienza che
studia, disciplina e realizza la pianificazione d'ogni parte del
territorio.
La Legge n°1150 del 1942
é la prima Legge Urbanistica Italiana.
Questa Legge, nonostante numerose modifiche negli anni, è ancora in
vigore e disciplina l'assetto e l'incremento dei centri abitati e lo
sviluppo urbanistico in generale nel territorio dello Stato.
Per pianificare lo sviluppo urbanistico, tale legge
divide i piani necessari in:
- Piani Regolatori Comunali;
- Piani Particolareggiati Esecutivi.
Il Piano Regolatore Generale (PRG) e Piano
Particolareggiato Esecutivo (PPE)
Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) è uno strumento che
regola l'attività edificatoria in un territorio comunale. È uno
strumento redatto da un singolo comune o da più comuni adiacenti (Piano
Regolatore Generale Intercomunale) e contiene indicazioni sul possibile
utilizzo o tutela delle porzioni del territorio cui si riferisce.
I Piani Particolareggiati (P.P.) sono un strumento di
esecuzione del
P.R.G., per la previsione in dettaglio di alcune porzioni di
territorio. La Legge 1150/42 prevedeva, che le costruzioni da eseguirsi
nei centri abitati fossero subordinate al rilascio di una licenza
edilizia.
Quest'ultima, prevista solo nell'ambito del territorio comunale
urbanizzato, era rilasciata gratuitamente ed a chiunque ne facesse
richiesta.
Questa legge prevede anche Norme Regolatrici
dell’Attività Edilizia, cioè tutte quelle norme che
regolano l'Edilizia Italiana. La norma più importante
che è stata introddotta, senza dubbio quella che per costruire bisogna
chiedere la LICENZA EDILIZIA al sindaco.
Legge Ponte 1967
La Legge n°765 del 1967 detta Legge Ponte,
apporta alla Normativa urbanistica del 1942 una serie di ampie
modifiche. Le più importanti modifiche sono:
Avviare una estesa applicazione dei piani urbanistici, e
garantirne il
rispetto. Vengono così fissati i termini entro i quali il Comune è
obbligato a redigere il PRG.
Inoltre si rende
obbligatorio il regime di salvaguardia dei piani già adottati ma non
ancora approvati, per impedire che i piani stessi siano vanificati da
licenze edilizie rilasciate in contrasto con le loro
previsioni. Si precisano sanzioni per le violazioni delle prescrizioni.
Porre un freno allo sviluppo edilizio
incontrollato. Vengono poste drastiche limitazioni all'edificazione in
assenza di strumenti urbanistici e si stabilisce che la licenza edilizia
possa essere concessa solo quando le opere di urbanizzazioni siano già
esistenti o siano previste dai piani particolareggiati di iniziativa
pubblica o lottizzazioni private, già approvati nelle zone di
espansione.
Normativa
Igienico-Sanitaria 1975
Il
D.M. 5 Lugio 1975, apporta modifiche relative all'altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari dei locali abitativi. Il D.M. stabilisce
tuttora che:
-
l'altezza minima dei locali di abitazione è di 2.70
m (interpiano 2.95 m);
-
l'altezza minima di bagni, gabinetti e ripostigli di
2.40 m.
Le superfici minime delle stanze sono:
-
camera singola è di 9 mq;
-
camera matrimoniale è di 14 mq;
-
cucina abitabile è di 8 mq;
-
soggiorno è di 14 mq.
La
normativa decreta anche che i locali di abitazione devono avere una
superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie del
pavimento (soggiorno, pranzo, cucina, camere da letto). Sono consentite
stanze da bagno sprovviste di aperture verso l'esterno purché dotate di
idoneo impianto di ventilazione meccanica.
Legge Bucalossi 1977
Questa legge introduce la CONCESSIONE EDILIZIA che
sostituisce la licenza edilizia. Ogni attività
comportante trasformazione urbanistica e edilizia
del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi.
L'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del
sindaco (ora dal dirigente dell'amministrazione comunale) ai sensi
della presente legge (viene sostituita la licenza edilizia
rilasciata a titolo gratuito).
La Legge Bucalossi stabilisce un contributo per il
rilascio della concessione edilizia.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di
costruzione. Vengono disposte le modalità per pervenire alle tabelle
indicative degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione da
pagarsi ai Comuni per ottenere il rilascio della concessione
edilizia.
In pratica operando in un determinato Comune occorre prendere
conoscenza presso l’ufficio tecnico Comunale delle tabelle in vigore.
Il
termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno, il
termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, non può essere superiore a tre anni, e può essere prorogato
con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del
concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la
loro esecuzione.
Concessione gratuita (detta anche autorizzazione edilizia)
il contributo detto in precedenza non è dovuto nei seguenti casi:
-
per le opere da realizzare in zone agricole;
-
per gli interventi di restauro, di risanamento
conservativo e di ristrutturazione che non comportano aumento delle
superfici utili al calpestio e mutamento di destinazione d'uso;
-
quando il concessionario si impegni, mediante
convenzione, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli
alloggi, concordati col comune ed a concorrere con gli oneri di
urbanizzazione;
-
per gli interventi di manutenzione straordinaria,
fermo restando, che per la manutenzione ordinaria la concessione non è
richiesta; per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo,
di ristrutturazione, di ampliamento in misura superiore al 20%, di
edifici unifamiliari;
-
per le modifiche interne necessarie per migliorare
le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la
realizzazione dei volumi tecnici che si rendono indispensabili a
seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le
esigenze delle abitazioni;
-
per gli impianti, le attrezzature, le opere
pubbliche o di interesse generale realizzate dagli Enti
istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
-
per le opere da realizzare in attuazione di norme o
di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
P.P.A.
programma pluriennali di attuazione. È un programma operativo con
validità da tre a cinque anni, teso ad individuare come e dove
realizzare i bisogni urbanistici di un Comune, a coordinarne ed a
stabilirne la modalità di tali realizzazioni, serve anche per
coordinare l’attività del comune con quella dei privati.
Testo Unico del
Procedimento (d.P.R. 380/2001)
Il d.P.R. 380/2001, entrato in
vigore il 1° luglio 2003, oltre ad aver conferito
sistematicità e ordine alla materia, ha introdotto importanti
innovazioni, correzioni e
integrazioni creando quella semplificazione legislativa auspicata per i
testi unici.
Per la gran parte delle disposizioni sostanziali il T.U. si è limitato
a ordinare formalmente
le disposizioni legislative in materia edilizia, ma sono presenti
numerosi
elementi innovativi che possono essere così sintetizzati:
a) Soppressione dell’autorizzazione edilizia;
b) Soppressione dell’art. 26 L. 47/1985;
c) Istruzione dello sportello unico;
d) Eliminazione dell’esame obbligatorio da parte della commissione
edilizia;
e) Modifiche nelle definizioni degli interventi edilizi;
f) Nuova definizione dei titoli abilitativi e dei tempi per il rilascio
e l’inizio lavori
Pratica Edilizia
La pratica edilizia
è il documento che permette di costruire o modificare un immobile. In
primo luogo sarà necessario effettuare delle accurate indagini
urbanistiche e normative locali per il tipo d’intervento previsto,
successivamente si dovrà procedere con la realizzazione di elaborati
tecnici dettagliati al fine di ottenere le autorizzazioni per
l’esecuzione delle opere in progetto.
La presentazione della pratica edilizia può
avvenire consegnando la documentazione in formato cartaceo presso gli
sportelli comunali, oppure tramite l’invio telematico della
documentazione in formato digitale. Alla presentazione della pratica,
questa viene protocollata dall’amministrazione competente, ovvero le
viene assegnato un numero di protocollo, che attesta l’avvenuta
consegna della pratica e che la identifica in maniera univoca.
Le Tempistiche per Portare
a Termine una Pratica Edilizia
I tempi per portare a termine una pratica
edilizia possono variare per tante ragioni. La tempistica
è legata dal tipo di pratica edilizia. Ad esempio, una CILA
o una SCIA sono pratiche più veloci rispetto all'ex DIA
o al PERMESSO DI COSTRUIRE.
La velocità di una pratica edilizia
può dipendere dal professionista e dalla dimensione del progetto.
Infine dopo che è stata presentata la documentazione deve essere
accettata dal Comune per dare l'inizio lavori.
Le pratiche edilizie più lunghe sono
quelle che prevedono un’autorizzazione paesaggistica: essendo coinvolti
più enti (Comune, Soprintendenza). I tempi per l'approvazione possono
arrivare anche a 120 giorni o più.
Attenzione alle
Sanzioni... se non Presenti una Pratica Edilizia
Se non si effettua la dichiarazione, l'intervento
edilizio rimane abusivo.
In quanto, nuove costruzioni, ampliamenti o ristrutturazioni realizzate
senza permesso di costruire, senza Scia (Segnalazione certificata di
inizio attività) o in totale difformità da essi, comportano
l'accertamento dell'intervento (da parte del Comune) e di conseguenza
impongono all'autore dell'abuso la demolizione entro 90 giorni della
costruzione illegale o il ripristino dell'immobile a com'era prima
dell'intervento edilizio (in caso di ristrutturazioni).
Il Testo Unico dell'Edilizia (Dpr 380/2001), ha
introdotto pesanti sanzioni che partono da
516 euro per chi non demolisce o ripristina entro il termine.
Fermo restando che l'immobile viene acquisito gratuitamente dal Comune,
la demolizione va a spese dell'autore dell'intervento abusivo.
Quindi, qualsiasi tipo di intervento edilizio
si effettui sulla propria abitazione o su un immobile, in genere, deve
essere, se non richiesta, almeno segnalato al Comune in cui
l'edificio è ubicato. Ogni variazione, dalle più semplici, come lo
spostamento di una porta o di un tramezzo, fino agli interventi di
ristrutturazione globale, va comunicata all’amministrazione competente
attraverso la modulistica e le modalità previste.
Le pratiche edilizie più ricorrenti
da far redigere dal professionista incaricato sono:
-
CILA (Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata);
-
SCIA ( Segnalazione Certificta
di Inizio Attività);
-
SCIA 2 ( l'ex DIA Dichiarazione
di Inizio Attività);
-
PDC (Permesso di Costruire).
Quindi se il tuo immobile presenta un intervento
edilizio già eseguito
ed intendi regolarizzarlo o se prevedi di ristrutturare, ampliare o
realizzare una nuova costruzione, il nostro Studio Tecnico Emmetre è
fin da subito disponibile a seguirti. Clicca qui per scoprire quale sarà la corrispettiva
pratica edilizia.
21 Novembre 2017
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